Atto costitutivo di società
Le parti che intendono costituire una società devono concludere il contratto di società, o atto costitutivo. Con questo contratto due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
La costituzione di una società può avvenire anche da parte di una sola persona con atto unilaterale (es. società unipersonale per azioni o a responsabilità limitata; costituzione di una nuova società a seguito di scissione, su deliberazione dell'assemblea della società scissa).
Nel caso in cui il contratto sociale risulti non da un documento, ma dai comportamenti tenuti dai soci, si avrà una società cosiddetta di fatto: tuttavia, l’assenza di un documento formale crea difficoltà, perché nulla prova l’esistenza della società. Non può, comunque, mai esistere una società di capitali di fatto.
Tipi di società
Nel momento in cui si decide di costituire una società, è necessario valutare quale tipo di società risponde meglio alle proprie esigenze, sia sotto il profilo organizzativo, sia delle responsabilità e degli scopi da raggiungere.
Si distinguono le società di persone e le società di capitali.
Le società di persone non hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società rispondono anche i soci; quindi i debiti della società li pagano anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:
Le società di capitali possono svolgere, attraverso la costituzione di consorzi, anche attività consortile che consiste nella organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
La personalità giuridica si acquista con l'iscrizione da parte del notaio dell'atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese.
Di seguito l'elenco della documentazione necessaria per l’atto costitutivo di società disponibile al download.
La costituzione di una società può avvenire anche da parte di una sola persona con atto unilaterale (es. società unipersonale per azioni o a responsabilità limitata; costituzione di una nuova società a seguito di scissione, su deliberazione dell'assemblea della società scissa).
Nel caso in cui il contratto sociale risulti non da un documento, ma dai comportamenti tenuti dai soci, si avrà una società cosiddetta di fatto: tuttavia, l’assenza di un documento formale crea difficoltà, perché nulla prova l’esistenza della società. Non può, comunque, mai esistere una società di capitali di fatto.
Tipi di società
Nel momento in cui si decide di costituire una società, è necessario valutare quale tipo di società risponde meglio alle proprie esigenze, sia sotto il profilo organizzativo, sia delle responsabilità e degli scopi da raggiungere.
Si distinguono le società di persone e le società di capitali.
Le società di persone non hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società rispondono anche i soci; quindi i debiti della società li pagano anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:
- la società semplice (S.s.);
- la società in nome collettivo (S.n.c.);
- la società in accomandita semplice (S.a.s.).
- le società per azioni (S.p.A.);
- le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
- le società a responsabilità limitata (S.r.l.);
- le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.).
Le società di capitali possono svolgere, attraverso la costituzione di consorzi, anche attività consortile che consiste nella organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
La personalità giuridica si acquista con l'iscrizione da parte del notaio dell'atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese.
Di seguito l'elenco della documentazione necessaria per l’atto costitutivo di società disponibile al download.

documentazione_necessaria_per_l’atto_costitutivo_di_società.pdf |