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Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale si configura – in estrema sintesi – come un complesso di beni destinati dai coniugi o da un terzo a far fronte ai bisogni della famiglia. Nella dottrina, il fondo patrimoniale è considerato un "patrimonio separato" ovvero un "patrimonio di destinazione" finalizzato a garantire le obbligazioni contratte per la soddisfazione dei bisogni familiari.
Il vincolo di destinazione, che investe il fondo patrimoniale nel suo complesso e lo caratterizza per tutta la sua durata, è da considerare inderogabile, in quanto attiene all'essenza stessa dell'istituto: i coniugi hanno l'obbligo di destinare ogni utilità ricavabile dai beni di cui è composto il fondo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale può integrare sia il regime della comunione legale che il regime della separazione dei beni. 

Amministrazione del fondo patrimoniale
L'amministrazione del fondo patrimoniale è disciplinata dalle stesse norme che regolano la comunione legale. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi, mentre gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (ovvero quelli che possono comportare un mutamento delle condizioni economiche della famiglia) dovranno essere effettuati congiuntamente dai coniugi.
Da ciò consegue che:
- ciascuno dei coniugi potrà compiere atti di conservazione dei beni e, qualora essi siano fruttiferi, disporre anche delle relative rendite con l'obbligo, tuttavia, di destinarle al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
- i beni del fondo non potranno essere alienati, concessi in garanzia o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi.
Inoltre, nel caso in cui vi siano figli minori, per disporre dei beni facenti parte del fondo patrimoniale, alienandoli, ovvero concedendoli in garanzia o vincolandoli in altro modo, non basta il consenso di entrambi i coniugi, ma occorre anche la previa autorizzazione da parte del giudice, autorizzazione che verrà concessa soltanto se vi sia necessità od utilità evidente della famiglia.
 
Fondo patrimoniale e creditori
I beni del fondo patrimoniale sono strettamente vincolati ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che anche i creditori subiscono tale "limitazione di responsabilità del fondo": il creditore non può, infatti, soddisfarsi sui beni e sui frutti del fondo in relazione ai debiti che conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Di conseguenza, i creditori potranno agire sui beni del fondo patrimoniale e sui loro frutti essenzialmente in due casi, ovvero qualora:
- il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia (ad esempio, il mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione);
- il debito è stato contratto dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ma i creditori non ne erano a conoscenza (ad esempio, il mutuo contratto per l'acquisto di una casa delle vacanze in realtà destinata ad abitazione di un terzo soggetto).
 
Revocatoria e regime del fondo in caso di fallimento
Qualora l'atto di conferimento del bene nel fondo patrimoniale sia stato effettuato in frode ai creditori, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che esso sia revocabile. Di conseguenza, l'atto che arrechi pregiudizio al creditore verrà dichiarato inefficace e il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, potrà promuovere azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Nel caso di fallimento di uno dei coniugi imprenditore, i beni del fondo patrimoniale e i relativi frutti non confluiranno automaticamente nella massa attiva fallimentare: l'art. 46 L.F. li esclude espressamente da tale massa, facendo comunque salvo quanto previsto dall'art. 170 c.c. e restando pertanto possibile l'esecuzione fallimentare sui beni e sui frutti limitatamente ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Inoltre, la costituzione del fondo, essendo a titolo gratuito, potrebbe essere oggetto di revocatoria fallimentare a norma dell'art. 64 L.F.
 
Cessazione del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, può terminare in seguito all'annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia vi sono alcune norme particolari per specifici casi:
- nel caso in cui dal matrimonio annullato, sciolto o cessato siano nati figli e questi siano ancora minori al momento della cessazione del matrimonio, il fondo patrimoniale cesserà soltanto al raggiungimento della maggiore età da parte dell'ultimo dei figli. 
- nel caso in cui vi sia necessità o utilità evidente, il giudice può comunque attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo stesso.
Si segnala infine che, in assenza di un'espressa disposizione normativa, vi è ancora dibattito in giurisprudenza in merito alla possibilità di sciogliere il fondo patrimoniale per espressa volontà dei coniugi, anche se la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sembrerebbero ormai ammettere la possibilità dello scioglimento volontario del fondo patrimoniale.

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Di seguito l'elenco della documentazione necessaria per la pratica di costituzione di fondo patrimoniale disponibile al download.
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