Testamento biologico - DAT
Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento - DAT - (dette anche testamento biologico o testamento di vita) sono l'espressione della volontà da parte di una persona fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (cosiddetto "consenso informato") per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
Nel mondo anglosassone il testamento biologico viene anche chiamato living will (impropriamente tradotto come "volontà del vivente"). La volontà sulla sorte della persona passa ai congiunti di primo grado qualora la persona stessa non sia più in grado di intendere e di volere per motivi biologici.
Secondo la Costituzione italiana nessuno può "essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" (art. 32 Cost.). L'Italia ha, inoltre, ratificato nel 2001 la "Convenzione sui diritti umani e la biomedicina" (legge 28 marzo 2001, n.145) di Oviedo del 1997 che stabilisce che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione".
La legge 22 dicembre 2017 numero 219, articolo 4, ha introdotto le DAT nel nostro ordinamento per i soggetti maggiorenni, capaci di intendere e di volere, che abbiano assunto adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte adottate. L'atto può rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, entrambe a ministero del notaio oppure la forma della scrittura privata non autenticata, ma in quest'ultimo caso deve essere consegnata personalmente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.
Le DAT possono essere modificate o revocate con la medesima forma.
Nel testamento biologico non vi è un preciso format e i contenuti possono variare da caso a caso, in relazione alla volontà del testatore (es. donazione degli organi, cremazione, terapia del dolore, accanimento terapeutico ecc.).
Pertanto il disponente, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche, può esprimere la sua volontà in materia di trattamenti sanitari e/o sul consentire o rifiutare determinati:
a) accertamenti diagnostici,
b) scelte terapeutiche,
c) trattamenti sanitari.
Può essere nominato un fiduciario, ma l'efficacia della designazione è subordinata all'accettazione del fiduciario stesso.
In assenza dei registri comunali, regionali o della banca dati nazionali che verrà gestita dal Ministero della Salute per assicurare la certezza della provenienza della dichiarazione dal suo autore e la reperibilità della medesima è opportuno chiedere al Notaio, che le ha stipulate, di conservare le DAT a raccolta negli atti notarili.