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Trust

Il trust è un istituto giuridico collaudato da secoli nei paesi anglosassoni e da alcuni decenni presente in Italia e in altri paesi occidentali. Il trust in sostanza consiste nell’affidamento di beni a un terzo a scopo di protezione o di realizzazione di uno specifico fine. Nel trust quindi, un dato soggetto, chiamato trustee (o amministratore o gestore), cui sono attribuiti i diritti e i poteri di un proprietario, gestisce un patrimonio per uno scopo prestabilito. Ad esempio, fra le varie finalità del trust, può esservi quella di attribuire al trustee un certo bene al fine di conservarlo e trasferirlo a determinati destinatari finali (beneficiari) al verificarsi di un dato evento (come la morte del disponente oppure il raggiungimento di determinati traguardi da parte del destinatario, ad es. matrimonio, laurea, maggiore età), oppure per attribuire vantaggi a soggetti terzi, al cui esclusivo vantaggio deve dunque essere usato quel bene. Lo scopo del trust deve essere lecito e non contrario all'ordine pubblico.
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Va precisato che, seppure di ormai ampia utilizzazione, il trust è un istituto complesso. La regola secondo cui qualsiasi questione professionale non può essere affrontata con superficialità o dilettantismo vale, a maggior ragione, quando si tratta di istituire un trust e di predisporne la regolamentazione. 


Patrimonio e redditi
Con l’istituzione del trust viene costituito un patrimonio autonomo e separato sia dal soggetto che lo fa nascere (settlor), sia da quello che lo gestisce (trustee).  Non ci sono limitazioni circa la natura dei beni che possono essere affidati dal disponente al trustee: può trattarsi di denaro, strumenti finanziari (es. quote di fondi di investimento), partecipazioni (es. quote di srl e azioni di spa), beni immobili e beni mobili (es. opere d’arte, auto, collezioni).
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I beni che fanno parte del patrimonio in trust possono essere conferiti nel momento dell'istituzione del trust o in uno o più momenti successivi, possono essere conferiti da chi istituisce il trust o da altri con il consenso di quest'ultimo, possono entrare o uscire dal patrimonio per compravendita, possono essere locati, affittati ipotecati, e così via, esattamente come se fossero di una persona fisica. I beni possono essere poi trasferiti ai beneficiari finali quando e nei casi stabiliti da chi istituisce il trust. Possono anche essere previsti beneficiari del reddito, cui appunto perverrà tutto o parte del reddito dei beni esistenti nel patrimonio in trust. 


​Scopo e regole
Il trust si può anche definire "intestazione qualificata" e può essere utilizzato per molti scopi. Lo scopo e le finalità del trust vengono indicati dal settlor. Le regole stabilite dal settlor possono essere modificate – dal settlor o da chi egli designerà -  secondo le esigenze che possono variare nel tempo.

Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da:
  • protezione dei beni. Spesso il trust viene istituito a protezione di beni mobili e immobili; per esso non è infatti infrequente l'uso del termine "blindatura patrimoniale". Una delle caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile a ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua caratteristica il trust viene sempre più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da eventuali vicissitudini aziendali o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool ecc.).
  • tutela del patrimonio e finalità successorie. Di frequente un trust viene istituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero a opera di soggetti incapaci di amministrarlo (es. affetti da eccessiva prodigalità);
  • tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili. In alcuni casi il trust è istituito affinché i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età, o i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari.
  • riservatezza: le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo in alcuni casi è un motivo sufficiente per la sua istituzione.
  • beneficenza e no profit. In alcuni ordinamenti di common law gli enti di beneficenza sono costituiti in forma di trust;
  • vantaggi di natura fiscale: un trust può dare vantaggi fiscali. Tuttavia, l'uso elusivo o evasivo è contrario alla legge.
Si sottolinea che lo scopo del trust deve poter essere sempre considerato meritevole secondo i principi dello ordinamento giuridico di riferimento.


​Soggetti coinvolti
I soggetti che partecipano al trust sono quattro, ma non necessariamente corrispondenti a persone diverse:
  • Settlor (o Disponente). Persona fisica o giuridica che istituisce il trust, ne detta le regole, indica lo scopo e nomina uno o più trustee. Di solito il disponente indicata anche i beneficiari (o le regole per individuarli), nonché uno o più protector.  Normalmente conferisce i beni che costituiscono il fondo del Trust.
  • Trustee (o Amministratore).  È colui che gestisce i beni destinati dal disponente (nonché quelli acquisiti durante la vigenza del trust) alla realizzazione degli scopi del trust e che attua lo scopo del trust, seguendo le regole dettate dal disponente. Il trustee può essere anche lo stesso settlor (trust autodichiarato). Un trust può avere uno o più trustee, a seconda dei casi. Il primo trustee è nominato dal disponente; nel corso della vigenza del trust possono essere nominati, uno o più altri trustee, in aggiunta o in sostituzione di quelli precedentemente nominati. Il trustee può essere persona fisica (es. un professionista di fiducia del settlor) o una persona giuridica. I poteri e gli obblighi del trustee sono stabiliti nell’atto costitutivo del trust.
  • Beneficiary (o Beneficiario). Beneficiari sono coloro che, secondo le regole del trust, hanno diritto di percepire i redditi dei beni in trust durante la vigenza del trust o di ricevere la devoluzione del patrimonio del trust (denaro o altri beni) alla sua cessazione. I beneficiari possono essere a persone fisiche o giuridiche, o un insieme di soggetti determinati anche genericamente o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust (es. i miei pronipoti), come spesso avviene nei trust costituiti a scopo benefico (es.: gli ospiti dell’istituto X.).
  • Protector (o guardiano). È un soggetto che può essere nominato al fine di controllare l’operato del trustee o al fine di acconsentire agli atti più rilevanti, oppure al fine di ricevere la rendicontazione di ciò che il trustee ha compiuto. Può essere persona fisica (ad es. professionista di fiducia del settlor) che può anche agire come supplente temporaneo del trustee.

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​Meccanismi in pratica
Il trust comporta un trasferimento di beni nel fondo del trust da parte del settlor (disponente). Il settlor trasferisce l'intestazione (non la proprietà, così come è intesa nel diritto italiano) di quei beni perché vengano amministrati dal trustee nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell'atto istitutivo.
 
Ci sono quindi due elementi centrali che caratterizzano il trust:
  • una nuova intestazione dei beni (a opera del disponente);
  • una gestione diligente e volta a favorire il raggiungimento dello scopo (a opera del trustee).
 
Il disponente (settlor):
  • istituisce il trust indicando i beni che sono destinati all’attuazione delle finalità del trust (si può trattare di immobili, denaro, strumenti finanziari, partecipazioni, opere d’arte, gioielli, collezioni e altri beni mobili);
  • nomina il trustee, definisce quali sono gli scopi che nella sua attività egli deve perseguire in riferimento ai beni immessi nel trust, stabilisce i limiti dei suoi poteri;  
  • nomina i beneficiari del trust: si tratta dei soggetti che, a seconda dei casi, beneficiano dei redditi del trust, oppure che ottengono la devoluzione dei beni in trust quando il trust cesserà.  Il disponente può anche non individuare nominativamente i beneficiari, ma può limitarsi a dettare regole per la loro individuazione o indicare i soggetti che dovranno effettuare la nomina.
  • designa anche il guardiano, con il compito di sorvegliare l’attività del trustee, di autorizzarne gli atti più rilevanti e di concorrere alle scelte che egli deve compiere. Il guardiano è necessario solo in casi particolari.
  • trasferisce al trustee i beni che questi deve destinare all’utilizzo indicato dal disponente
 
Il trustee diventa amministratore dei beni vincolati in trust, e quindi:
  • gestisce i beni conferiti nel trust, con gli scopi e i limiti determinati dal settlor.
  • I beni conferiti nel trust diventano estranei alle pretese dei creditori personali del disponente;
  • i beni del trust rimangono separati dal patrimonio personale del trustee: non rispondono dei debiti personali del trustee; non entrano nella sua successione ereditaria; non fanno parte della comunione legale dei beni con il coniuge
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